Sanzioni disciplinari agli alunni

   

Procedura di irrogazione di sanzioni disciplinari agli alunni

Premessa

La presente procedura si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con D.P.R. n. 249 del 24/05/1998, e alle successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si fa riferimento al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e alla Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008.

Criteri generali

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Una singola infrazione disciplinare di non particolare gravità non influirà sulla valutazione del profitto.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico (organo di disciplina) per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il Consiglio d’Istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implichino l’esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all’esame di stato.

Secondo la normativa vigente la valutazione del comportamento è espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.

Ferma l’applicazione della presente disposizione, sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Doveri degli studenti

A norma dell’articolo 3 del citato Statuto:

  • gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere i loro impegni di studio
  • gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dell’altro personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi
  • nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’articolo 1.3 (libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale)
  • gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto
  • gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture
  • gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell’Istituto

Classificazione dei provvedimenti disciplinari

Le sanzioni sono ispirate al principio della gradualità e, se dovuto, anche a quello della riparazione e del pieno risarcimento del danno.
Esse sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell’eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.
I provvedimenti disciplinari sono divisi in:

  1. sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica (compresa l’esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d’istruzione, e/o a particolari attività progettate dalla scuola)
  2. sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni
  3. sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni.

Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all’ordinamento vigente), l’avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l’obbligo del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Ambito di applicazione

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all’interno dell’Istituto, durante l’attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all’Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni.
Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l’uso improprio di strumenti, tecnologici e non, appartenenti all’Istituto.

Procedura per l’irrogazione di sanzioni che non comportano l’allontanamento dalle lezioni

Ammonizione verbale del Docente

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro personale.

Ammonizione scritta del Docente

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro on line o il libretto personale dello studente.

Ammonizione scritta del Docente con o senza allontanamento temporaneo dalla lezione

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato, informa il Coordinatore di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro on line o il libretto personale dello studente; eventualmente, ma non necessariamente, invia lo studente in Vicepresidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico in servizio.
Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Dirigente scolastico o il Vicario può allontanare lo studente sino al termine delle lezioni ed invita i genitori dello studente a prelevare il proprio figlio da scuola.

Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico

Su segnalazione del Coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico o il Vicario annota l’ammonimento nel Registro di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente.
Nei casi previsti dal regolamento di Disciplina il Coordinatore di classe convoca la famiglia.

Procedura per l’irrogazione di sanzioni che comportino l’allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina che prevedano l’allontanamento dalle lezioni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori), fissando, di norma, la seduta entro 3 giorni scolastici dall’evento.
La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in due momenti.

  1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori.
    L’interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza.
    L’Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell’avvenuta convocazione
  2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l’alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi

La seduta dell’Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse.
Ai fini della “presenza del numero legale”, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.
Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l’impossibilità di concludere in un’unica seduta l’intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell’organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

Nel disporre l’allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe individua un’attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l’allontanamento e l’attività alternativa.
Nel caso di studente minorenne, l’opzione per l’attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L’opzione per l’attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Attività alternativa all’allontanamento

In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di un’attività a favore della comunità scolastica.
Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del consiglio di classe.

Per un certo periodo – variabile a seconda delle responsabilità e delle sanzioni – gli studenti frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio:
– pulizia dei locali interni ed esterni della scuola
– semplici compiti esecutivi a favore dell’ambiente scolastico: traslochi, riparazioni, altre necessità
– stage presso strutture interne o esterne all’Istituto
– altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe.

L’attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico.

Sanzioni accessorie

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell’allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell’esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e attività presso enti esterni.

Conciliazione

Fino a 72 ore prima della seduta del Consiglio di Classe, lo studente può chiedere il rito della conciliazione.
Non possono chiederlo gli studenti che ne abbiano già usufruito.
Nel caso di studente minorenne, il rito della conciliazione deve essere richiesto dalla famiglia. Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un’attività alternativa adeguatamente proporzionata, secondo quanto indicato sopra.

L’accettazione dell’attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenne, l’accettazione dell’attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia.

Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente Scolastico, con annotazione sul Registro di classe.

Procedura per l’irrogazione di sanzioni che comportino l’allontanamento superiore a quindici giorni

Il Dirigente scolastico, constatato che l’infrazione rientra nelle voci indicate sopra propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d’Istituto.
Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d’Istituto è possibile ricorrere alla procedura d’urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.
La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in due momenti:

  1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori.
    L’interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L’Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell’avvenuta convocazione
  2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l’alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi

La seduta dell’Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.
Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della “presenza del numero legale”, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l’impossibilità di concludere in un’unica seduta l’intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell’organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame di stato

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessione d’esame di stato sono di competenza della Commissione d’Esame e possono riguardare anche candidati esterni.
Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

Risarcimento del danno

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l’onere del risarcimento del danno.
Pertanto:
– chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
– nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l’onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
– nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l’onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
– qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l’onere della spesa; nel caso di un’aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l’aula viene equiparata al corridoio;
– se i danni riguardano spazi collettivi quali l’atrio e l’aula magna, il risarcimento spetterà all’intera comunità scolastica;
– è compito della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
– le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia

Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall’interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d’uomo non comportanti né l’uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

Impugnazioni o reclami

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione, all’Organo di Garanzia.

L’Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti scelti in seno al Collegio dei docenti, di cui uno svolge le funzioni di segretario, da un genitore designato dal Consiglio d’Istituto.
La durata dell’Organo di Garanzia è annuale.
I docenti ed il genitore sono designati dal Consiglio d’Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato.
In attesa delle designazioni, l’Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell’anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti.
Nel caso di conflitto d’interesse, subentra il membro supplente.
I membri supplenti sono così individuati: docenti e genitore presenti nella Giunta Esecutiva.

Organo di garanzia: procedura

Ricevuta l’impugnazione, il Dirigente Scolastico fissa, di norma, la seduta entro 8 giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell’Organo di Garanzia.

La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati.

L’Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell’impugnazione.
Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell’Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale.
Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall’impugnazione.
Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l’impugnazione deve intendersi rigettata.