Regolamento sull’utilizzo del telefono cellulare

  

L’uso dei cellulari da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato.
Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998).
La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.
Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all’interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile.
[Fonte “Linee guida” emanate dal Miur – Roma, 15 marzo 2007]

Regolamento

È vietato l’utilizzo del telefono cellulare durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l’intervallo).
Il divieto è così regolamentato:

  • É vietato utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione.
  • É vietato l’uso del telefono cellulare all’interno dell’istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili).
  • È vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola. Si consiglia, quindi, agli alunni di non portare telefono cellulare a scuola. Si raccomanda anche alle famiglie di educare i figli al rispetto delle disposizioni.

La scuola non risponde di danni o perdita del telefono cellulare in nessun caso.
Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola.

Per coloro che dovessero utilizzare i cellulari durante l’attività didattica si metteranno in atto le seguenti procedure ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:

  1. Ritiro immediato del cellulare da parte del docente e consegna dell’apparecchio in Presidenza (compilazione del verbale di presa in carico). La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente e trascritta sul diario o libretto personale dell’alunno/a con nota, che sarà firmata dai genitori.
    Il cellulare potrà essere consegnato esclusivamente ai genitori, previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo delegato (compilazione del verbale di riconsegna). L’apparecchio telefonico dovrà essere ritirato dai familiari con sollecitudine e in breve tempo. I cellulari non ritirati resteranno nei locali dell’Istituto sino al ritiro da parte dei genitori.
  2. Qualora l’alunno dovesse incorrere per la seconda volta nello stesso divieto, oltre al ritiro e alla consegna del medesimo ai genitori (vedi punto 1) all’alunno/a sarà comminata una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (15 g. nei casi più gravi, es. ipotesi di reato grave), secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina.
  3. I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscono, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.
  4. Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini o altri dispositivi elettronici, senza il consenso scritto dei docenti, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.
  5. Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale docente e non docente della scuola. Al personale scolastico che non osserva la disposizione verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
  6. Nel caso in cui le linee telefoniche della scuola siano inagibili o momentaneamente inattive, per motivi di servizio, esclusivamente il responsabile di plesso o chi per esso può utilizzare il cellulare.
  7. L’utilizzo del telefono cellulare è consentito per i docenti e per il personale ATA solamente al di fuori del proprio orario di servizio e, in via eccezionale, solo all’interno della Segreteria e dell’Aula docenti, mai in classe, nei corridoi o disimpegni, in mensa, in palestra o negli spazi aperti all’interno dell’edificio scolastico.
  8. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti di alunni e altro personale in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza, dovere la cui inosservanza comporta partecipazione indiretta all’infrazione stessa.